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Altezza minima parapetto balconi e scale
altezza parapetto balconi e scale

03 settembre 2019

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Esistono delle norme specifiche che disciplinano l’altezza minima dei parapetti dei balconi e delle scale (d.m. n.236/89).

Tale norma va applicata a tutti gli edifici costruiti successivamente e anche a quelli oggetto di interventi di ristrutturazione.

L’altezza del parapetto, si legge nell’art. 8 del d.m., è quella “distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell’elemento che limita l’affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio” (art. 8.0.1.).

Il parapetto dovrà avere una altezza minima di 1,00 m. e essere inattaraversabile da una sfera di diametro di 10 cm.

Il regolamento edilizio locale possono prevedere una altezza minima maggiore rispetto a quella del decreto sopra citato.