03 giugno 2019

La pulizia delle scale viene ripartita secondo i dettami dell’articolo 1124 del codice civile che applica il principio generale sancito dal comma 2 dell'articolo precedente, affermando che «le scale sono mantenute e sostituite dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune».
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