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Diritto voto inquilino alle assemblee
voto inquilino

24 settembre 2019

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Il Conduttore/inquilino secondo la legge n.392/78 ha diritto di voto in luogo del proprietario dell’appartamento locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria.

Egli pertanto potrà presenziare senza diritto di voto sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Per quanto riguarda l’onere su chi gravi l’obbligo della convocazione, l’articolo 66 del cod. civ. che disciplina la comunicazione dell’avviso di assemblea stabilisce che dovrà essere il proprietario ad essere tenuto ad informare il proprio conduttore.