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Orari riscaldamento e sua accensione
Riscaldamento

30 maggio 2019

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Chi stabilisce la durata dell'orario del riscaldamento ? 
Secondo quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, del d.p.r. n. 74/2013, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni: Zona A. ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; Zona B. ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; Zona C. ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona D. ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; Zona E. ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; Zona F. nessuna limitazione.
Per comprendere l'appartenenza del comune ad una delle predette fasce occorre consultare l'allegato A del d.p.r. n. 412/93.
Il predetto art. 4 individua anche il monte orario da avere a paramento per stabilire le ore di accensione. Ad esempio, nel caso della zona F la durata giornaliera di attivazione degli impianti è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Tenendo a riferimento detti parametri, a decidere sull'articolazione dell'orario di riscaldamento sono sia l'assemblea sia, in assenza di sue determinazioni, l'amministratore. Quest'ultimo infatti si vede attribuito dalla legge il potere/dovere di disciplinare l'uso dei beni e servizi comun in modo che ne sia garantito il miglior godimento a tutti i condomini. Pertanto la sua decisione sull'orario di accensione adottata dall'assemblea, fermi i parametri sopra menzionati, deve ritenersi legittima.
Riva del Garda è inserita nella zona E.
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