26 agosto 2019
Responsabilità del Costruttore e dell’appaltatore - Vizi costruttivi
L’articolo 1669 del cod. civ. regola chi è titolato ad agire nei casi in cui si verificano gravi vizi costruttivi in immobili di nuova costruzione o ristrutturazione integrale.
La norma in oggetto conferisce al committente(società costruttrice) il diritto di azione per il risarcimento del danno nei confronti dell’appaltatore(ditta esecutrice opere).
L’azione può anche essere esercitata anche in maniera extracontrattuale da chi ha comperato l’immobile dalla società che a sua volta aveva dato in appalto le opere di costruzione.
Nel caso i vizi dovessero essere riscontrati la responsabilità si estende a tutti coloro che abbiamo collaborato alla realizzazione dell’opera, quindi anche i Progettisti i Direttori dei Lavori ecc..
L’azione di rivalsa deve essere attivata entro un anno dalla denuncia dei vizi, che a sua volta deve essere formalizzata entro un anno dalla scoperta degli stessi, i quali devono presentarsi entro 10 anni dal compimento dell’opera.