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Sopraelevazione in condominio
sopraelevazione condominio

15 febbraio 2020

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La soprelevazione viene regolata da quanto contenuto nell’articolo 1127 del codice civile che prevede che :

 "Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.

La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.

I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.

Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante.

Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare".

Quindi la facoltà di sopraelevare viene consentita solamente al proprietario dell’ultimo piano o a chi detiene proprietà esclusiva del lastrico solare, il principio può essere esteso anche nel caso il lastrico sia in comproprietà fra più soggetti.

L’intervento può quindi essere vietato per i seguenti motivi :

  • Se questo pregiudica il decoro architettonico dello stabile;
  • Se diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti;
  • Se le condizioni statiche dell’edificio vengono compromesse;

Infine come ulitima cosa va verificato quanto contenuto nei Regolamenti di Condominio (verificarne prima la natura), perchè in molti casi essi prevedono divieti specifici in merito.