06 luglio 2019
Amministratore responsabile di fatto per la sicurezza dell’appalto in condominio:
L’ amministratore, per quanto previsto dall’articolo 1130 c.c. deve eseguire le deliberazioni assembleari in materia di lavori straordinari, disciplinare le cose comuni per assicurare a tutti i condomini il loro migliore e sicuro godimento, riscuotere i relativi contributi.
Per quanto riguarda i contratti di appalto egli in quanto committente viene obbligato a verificare l’idoneità tecnica e professionale dell’appaltatore ed acquisirne la relativa visura camerale e il Durc.
Alcune sentenze recenti hanno però ritenuto penalmente responsabile l’ amministratore che in qualità di committente in caso di incidenti con gravi lesioni non ha verificato se l’impresa era qualificata per l’esecuzione del lavoro e non si era adoperato sufficientemente nella vigilanza dei lavori.
In conclusione la figura del Committente/Amministratore ha responsabilità penali e civili nella esecuzione dei contratti di appalto negli stabili gestiti che possono essere diminuite (ma non eliminate) nominando responsabili della sicurezza e controllando la documentazione di idoneità delle ditte impegnate nelle opere.