21 giugno 2019

Fatte salve eventuali disposizione del Regolamento contrattuale le spese relative alla tinteggiatura del sotto balcone sono a carico del proprietario sottostante. In questo caso non si può applicare quanto disposto dall'articolo 1126 (1/3 a carico per proprietario del calpestio e 2/3 ai quelli a cui fa tetto) in quanto si riferisce alle spese di riparazione dovute a vetustà oltre chè a quelle di ricostruzione e pertanto la tinteggiatura deve ritenersi a carico del condomino che ne trae godimento. La tinteggiatura dei frontali invece se hanno funzione decorativa spetta a tutti i condomini in base alle quote millesimali di proprietà.