info line

installazione impianto fotovoltaico tetto comune
fotovoltaico tetto condominio

23 giugno 2019

585543CB-2954-4484-B068-69AFDC3B49B1-54218-0000175DFE972F0D.jpg

La recente riforma sulla legge del condominio n.220/2012  riconosce ai singoli condomini il diritto di installare un impianto fotovoltaico, destinato al servizio di singole unità del condominio, sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.  Il condomino può, pertanto, fare un uso più intenso della cosa comune, con l’obbligo però di non alternarne la destinazione o impedirne agli altri condomini l’utilizzo.(art. 1102 cod. civ.).

In caso che l’intervento preveda delle modiche a delle parti comuni il condomino deve darne comunicazione all’amministratore indicando le modalità di esecuzione degli interventi per poter consentire la valutazione dei lavori e stabilirne la legittimità. L’ assemblea del condominio potrà invece con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno due terzi del valore dell’edificio stabilire le modalità di installazione per salvaguardare la stabilità dello stabile e il suo decoro.

L’assemblea può provvedere anche a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni (in modo che resti uno spazio per l’installazione del fotovoltaico per ciascun condomino e per salvaguardare la possibilità di utilizzare le parti comuni per altri scopi); inoltre, può richiedere al condomino interessato una garanzia per i danni eventuali.

Per non ledere comunque il diritto degli altri condomini (secondo quanto previsto dall’articolo 1102 cod. civ.) a ciascun condomino, fermo restando quanto stabilito dall’assemblea, spetta una superficie di utilizzo pari al valore dei suoi millesimi con distinzione anche riguardo alle parti del tetto interessate (parti nobili con maggiore resa).