10 luglio 2019

La quota fissa va pagata anche dopo il distacco dall’impianto centralizzato.
La normativa attuale prevede che il condomino possa rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In questo caso il rinunziante è tenuto a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria e per la sua conservazione e messa a norma.
La recente giurisprudenza ha poi precisato che il condomino distaccato è comunque tenuto al pagamento della quota fissa (compresa quella relativa al consumo involontario ma esclusa quella volontaria).
Gli adeguamenti previsti dalla Norma Uni 10200(installazione contabilizzatori) spettano anche al condomino distaccato essendo imposti da una normativa pubblica e inderogabile.