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Ripartizione spese manutenzione fognature
fignature

01 giugno 2019

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Le spese per le fogne, sia in caso di rifacimento dell’impianto che di spurgo, rientrano nelle cosiddette spese di manutenzione. L’ articolo 1117 del Codice civile, muri e tetti – ovvero le opere e i manufatti – fognature, canali di scarico e simili – deputati a preservare l’edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, le spese per la cui conservazione sono assoggettate alla ripartizione  in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive ai sensi della prima parte dell’art. 1123 cod. civ., e non rientrano, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri. Pertanto le spese di manutenzione dovranno essere ripartite in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino compresi gli interventi  per lo spurgo della fogna condominiale. Gli unici esclusi potranno esser i condomini che non usufruiscono del servizio in quanto non allacciati alla rete di scarico(es. proprietari di box o magazzini).