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utilizzo pianerottolo ed androne comune
androne e pianerottolo comune

24 giugno 2019

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Gli articoli 1102 e 1120 del cod. civ. regolamentano l'utilizzo delle parti comuni negli stabili condominiali. In particolare stabiliscono dei principi chiari che si possono riassumere come segue :

  • non si deve alterare il decoro dell'edificio;
  • non si deve alterare la destinazione della cosa;
  • non si deve impedire agli altri comproprietari di farne parimenti uso;
  • non si deve creare pregiudizio alla sicurezza e alla staticità dello stabile;

 

Il Regolamento Condominiale del tuo condominio al suo interno conterrà articoli che regolamentano, secondo legge, l'uitlizzo delle parti comuni e i comportamenti lesivi del decoro dello stabile.

In generale il condomino, fatto salvo quanto riportato nel Regolamento Condominiale, potrà utilizzare il pianerottolo per posizionare piante, oggetti ornamentali e tappeti purchè non limitino e/o impediscono rendendolo difficoltoso e pericoloso  il passaggio. 

Pe poter posizionare invece passeggini e carrozzelle nelle parti comuni è necessarrio sottoporre la richiesta all'assemblea condominiale che con maggioranza specifica potrà autorizzare.

La rimozione degli oggetti vietati potrà essere oggetto di richiesta  se questi ultimi saranno cosiderati pericolosi/ingombranti e quindi lesivi del diritto di godimento degli altri comproprietari.