Gli articoli 1102 e 1120 del cod. civ. regolamentano l'utilizzo delle parti comuni negli stabili condominiali. In particolare stabiliscono dei principi chiari che si possono riassumere come segue : non si deve alterare il decoro dell'edificio; non si deve alterare la destinazione della cosa; non si deve impedire agli altri comproprietari di farne parimenti uso; non si deve [...]